Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 19 marzo 1911, n. 201.
Abrogato dal 11 aprile 1911
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 19 marzo 1911, n. 201.
Abrogato dal 11 aprile 1911
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1902 al 11 aprile 1911. 48 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora i proventi annui di un ufficiale giudiziario superino le lire quattromila, la maggior somma, prelevati due quinti a favore del medesimo, sara' versata nel modo stabilio dal Regolamento per i sussidi di cui all'art. 177 della tariffa penale approvata col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1911, N. 201
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art15 · fonte del testo
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