[1]Non e' portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'articolo 177 della tariffa penale.
[2]Rimane ferma la facolta' nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente pero' al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.
[3]I proventi contemplati nell'art. 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei primi due paragrafi del presente articolo.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
