[1]Non e' portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'articolo 177 della tariffa penale.

[2]Rimane ferma la facolta' nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente pero' al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.

[3]I proventi contemplati nell'art. 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei primi due paragrafi del presente articolo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art29 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari