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Gli stipendi predetti sono aumentati, per ogni quinquennio di permanenza nel grado, della somma di L. 300, a condizione che lo stipendio, compreso l'aumento dovuto in forza dei quinquenni, non superi le L. 2400 per i guardiamarina o sottotenenti, L. 3000 per i sottotenenti di vascello o tenenti e L. 4000 per i tenenti di vascello o capitani, rimanendo cosi' stabilito che il 2° quinquennio per i guardiamarina e sottotenenti e' di sole L. 100.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1905 al 1 febbraio 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-12-29;688~art2 · fonte del testo