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[1]Gli stipendi predetti sono aumentati, per ogni quinquennio di permanenza nel grado, della somma di L. 300, a condizione che lo stipendio, compreso l'aumento dovuto in forza dei quinquenni, non superi le L. 2400 per i guardiamarina o sottotenenti, L. 3000 per i sottotenenti di vascello o tenenti e L. 4000 per i tenenti di vascello o capitani, rimanendo cosi' stabilito che il 2° quinquennio per i guardiamarina e sottotenenti e' di sole L. 100.

[2]((Per il sottotenente del corpo R. equipaggi della categoria musicanti il limite massimo di stipendio che egli puo' raggiungere in forza dei successivi aumenti quinquennali, e' elevato a L. 3200)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1905 al 1 febbraio 1907. 30 parole aggiunte.

aggiunto: Per il sottotenente del corpo R. equipaggi della categoria musicanti il limite massimo di stipendio che egli puo' raggiungere in forza dei successivi aumenti quinquennali, e' elevato a L. 3200.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-12-29;688~art2 · fonte del testo