Decadono dal godimento dell'assegno:
- a)le vedove, se passino ad altre nozze;
- b)gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore eta', o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;
- c)((LETTERA ABOLITA DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1925, N. 36, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1925
