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Decadono dal godimento dell'assegno:
- a)le vedove, se passino ad altre nozze;
- b)gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore eta', o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;
- c)le orfane (figlie nubili anche se maggiorenni) se contraggano matrimonio, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 1 gennaio 1925
