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Decadono dal godimento dell'assegno:

  • a)le vedove, se passino ad altre nozze;
  • b)gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore eta', o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;
  • c)le orfane (figlie nubili anche se maggiorenni) se contraggano matrimonio, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 1 gennaio 1925

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art14 · fonte del testo

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