[1]L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario deve essere limitato in guisa da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.
[2]Le somme che risultino esuberanti alle necessita' della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in rendita dello Stato.
[3]Quando, esauriti gli avanzi degli esercizi precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.
Testo vigente dal 22 dicembre 1906
