[1]La gestione della Cassa sovvenzioni e' affidata alla Direzione generale delle privative. 7
[2]Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della Cassa.
[3]Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.
[4]Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 7 giugno 1928, n. 1369
7Il Regio Decreto 7 giugno 1928, n. 1369 ha disposto (con l'art. 148, comma 1 del Regolamento allegato) che "La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, e' gestita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti".
Testo vigente dal 15 agosto 1928
