[1]Gli assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni sono concessi dal ministro delle finanze su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle privative, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'interno. 4

[2]I minimi e i massimi degli assegni sono stabiliti: in L. 250 e 800 per gli impiegati, e in L. 150 e 500 per le vedove e i loro orfani, comprese, fra questi ultimi, le figlie nubili maggiorenni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229

4

Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".

Testo vigente dal 29 marzo 1923

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 1923

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1906 al 29 marzo 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229

    Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Sono abolite le Commissioni Centrali, di cui agli art. 4, 17 e 19 della Legge 22 luglio 1906, n. 623, rispettivamente incaricate della definizione dei concorsi pel conferimento dei banchi di lotto, della concessione di assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, e di assegni continuativi e straordinari sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. In luogo di esse e' istituita un'unica Commissione Centrale del lotto, alla quale sono trasferite le attribuzioni delle Commissioni predette, di cui agli art. 4 cit., 9 e seg. e 20 e seguenti della Legge 22 luglio 1906, n. 623 con le norme rispettivamente stabilite dallo Statuto organico sulla Cassa sovvenzioni, approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 395 e modificato con R. D. 17 luglio 1910, n. 513, del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 e successive disposizioni modificative, e del regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. D. 11 maggio 1911, n. 512, modificato con R. D. 12 novembre 1921, n. 1638".

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art17 · fonte del testo

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