[1]Il fondo di previdenza e' unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto.

[2]Tuttavia, consentendolo le condizioni del fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari.

[3]Il fondo e' amministrato da una Commissione centrale, presieduta da un consigliere di Stato, e composta di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del rettore generale delle privative, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma, designati com'e' detto all'art. 4.

[4]Sono estese al fondo di previdenza le disposizioni dell'art. 16.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art20 · fonte del testo

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