Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1906 al 16 settembre 1916. Leggi il testo vigente →
In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 16 settembre 1916
