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In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 16 settembre 1916

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art3 · fonte del testo

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