Art. 27 — Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi - Soppressione
In caso di deserzione o infruttuosita', delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione puo' assegnare la rivendita a trattativa privata. In questo caso non opera la riserva prevista, dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25. Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.
Testo vigente dal 13 gennaio 1958
