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Miscellanea
Sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni
Legge 29 marzo 1903, n. 103
- Aggiornato al
- 22 dicembre 2008
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 87
Capo I — Costituzione ed amministrazione delle aziende specialiartt. 1-9abrogato
Capo II — Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende specialiartt. 10-16abrogato
Capo III — Vigilanza sull'amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei contiartt. 17-21abrogato
- Art. 17senza rubricaabrogato
- Art. 18Debbono essere di volta in volta trasmesse in copia al Sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta. Il Sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda. Contro il provvedimento del Sottoprefetto è ammesso entro il termine di quindici giorni ricorso al Prefetto, che provvede definitivamente. Il Prefetto può annullare nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma, e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamenteabrogato
- Art. 19senza rubricaabrogato
- Art. 20senza rubricaabrogato
- Art. 21senza rubricaabrogato
