Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per ciascuna azienda e' istituita una Commissione, nominata dal Consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualita' per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non piu' dei due quinti dei commissari puo' appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale.
tolto: La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri non inferiori a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.
tolto: La nomina del presidente e' fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
tolto: Il presidente ed i commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art5 · fonte del testo