Art. 18 — Debbono essere di volta in volta trasmesse in copia al Sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta. Il Sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda. Contro il provvedimento del Sottoprefetto è ammesso entro il termine di quindici giorni ricorso al Prefetto, che provvede definitivamente. Il Prefetto può annullare nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma, e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
