Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008. 344 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dilla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:
tolto: 1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;
tolto: 2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata; 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;
tolto: 4° costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica;
tolto: 5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;
tolto: 6° impianto ed esercizio di farmacie;
tolto: 7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;
tolto: 8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali; 9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;
tolto: 10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;
tolto: 11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;
tolto: 12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;
tolto: 13° fabbrica e vendita del ghiaccio;
tolto: 14° costruzione ed esercizio di asili notturni;
tolto: 15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;
tolto: 16° produzione e distribuzione di forza metrico idraulica ed elettrica e costruzione degl'impianti relativi;
tolto: 17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorita';
tolto: 18° essicatoi di granturco e relativi depositi;
tolto: 19°stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.
tolto: Uguale facolta', e' attribuita alle Provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle Provincie sono regolati dalle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, e da quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della Provincia ed equiparate le Provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.
tolto: E' derogato con la disposizione del comma 4° al divieto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art1 · fonte del testo