Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1903 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173.
tolto: Gli interessi di questi mutui non si computano agli affetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.
tolto: I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale, e il parere dato dalla Commissione Reale ai termini degli articoli 12 e 13, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.
tolto: Per i Comuni della Sicilia non faranno ostacolo le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art28 · fonte del testo