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[1]Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarita', ordina un'inchiesta.
[2]Gli atti dell'inchiesta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sono mandati alla Commissione Reale, e quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.
[3]Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'articolo 31 della presente legge, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.
[4]Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa e sul conforme parere della Commissione Reale, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 22 dicembre 2008
