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[1]La Commissione ed il direttore tecnico sono responsabili dell'andamento dell'azienda.

[2]L'azione per la dichiarazione delle relative responsabilita' puo' essere promossa, sia dal Consiglio comunale, sia da qualunque cittadino, nel modo indicato dall'articolo 129 della legge comunale e provinciale; in quest'ultimo caso potra' iniziarsi anche in grado di appello.

[3]Salvo le disposizioni in vigore circa la responsabilita' civile, sono applicate ai membri della Commissione ed al direttore tecnico quelle dell'articolo 280 della citata legge comunale e provinciale circa la responsabilita' amministrativa e contabile.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art7 · fonte del testo