Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alleL. 10.000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di eta' se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.
tolto: Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non puo' superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art3 · fonte del testo