Art. 3
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[1]Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1 coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle L. 10.000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di eta' se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.
[2]Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non puo' superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009
