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Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carattere organico e generale, gli impiegati e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'art. 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 26 ottobre 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art4 · fonte del testo