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Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere a) e b) dell'art. 3 del decreto stesso, sara' trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0,15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 17 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-12-28;1682~art6 · fonte del testo