Art. 6
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Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere a) e b) dell'art. 3 del decreto stesso, sara' trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0,15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 luglio 1926, n. 1199, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 445, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La quota per spese d'amministrazione, dovuta ai sensi degli articoli 2 lettera b), e 6 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e' elevata al 0.50 per cento, tanto per le cessioni quinquennali che per quelle decennali".
Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
