Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1933, N. 1109
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1923 al 22 settembre 1933. Leggi il testo vigente →
[1]La concessione del doppio prestito di cui alla presente legge e' estesa al personale delle ferrovie dello Stato limitatamente ai prestiti che il personale stesso e' autorizzato a contrarre, contro cessione dello stipendio o della paga, con gli Istituti di credito di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335.
[2]Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'art. 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e' portata al 4 per cento.
[3]Sono estese ai mutui che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale, a termini dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'art. 6 (ultimo comma) e dell'art. 10 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonche' le disposizioni della presente legge relative alla ritenuta del 0,15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione.
[4]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[5]Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1922.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]MUSSOLINI - DE STEFANI.
[8]Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 22 settembre 1933
