Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1933, N. 1109
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[1]Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'art. 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e' portata al 4 per cento.
[2]Sono estese ai mutui che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale, a termini dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'art. 6 (ultimo comma) e dell'art. 10 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonche' le disposizioni della presente legge relative alla ritenuta del 0,15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1922.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]MUSSOLINI - DE STEFANI.
[7]Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
Testo in vigore dal 22 settembre 1933 al 16 dicembre 2009
