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[1]Gli articoli 53, 60, 61, 62, 66, 69, 76, 77, 80, 97 e 98 del testo unico della legge elettorale politica, 28 marzo 1895, n. 83, sono abrogati; ed agli articoli del medesimo testo unico 3 (1° comma), 13, 14 (comma 2°), 19 (comma 1°), 20 (comma 3°), 21 (comma 2°), 28 (comma 1°), 42, 43, 47 (comma 1°), 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 (comma 4°), 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 89 (comma 2°), 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 sono rispettivamente sostituiti od aggiunti i seguenti:
[2]Art. 3. (comma 1°).
[3]Sono parimenti elettori quando abbiano le condizioni indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 1.
[4]Art. 13.
[5]L'elettore non puo' esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.
[6]Art. 14. (comma 2°).
[7]Questa disposizione s'applica pure, quanto alle elezioni politiche, agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato e quanto alle elezioni amministrative a quelli appartenenti ai corpi organizzati militarmente a servizio delle Provincie e dei Comuni.
[8]Art. 19. (comma 1°).
[9]Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.
[10]Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo e chi, pur non avendovi la residenza vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune dove ha la sede principale dei propri affari ed interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.
[11]Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, da' immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.
[12]Art. 20. (comma 3°).
[13]I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, tra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente.
[14]Art. 21.
[15]Aggiungere in fine del secondo comma: fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.
[16]Art. 28. (comma 1°).
[17]Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni attribuite dalla presente e dalla vigente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.
[18]Art. 42.
[19]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
[20]Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sara' conservata negli archivi della Prefettura.
[21]La lista del Comune, o, nei Comuni divisi fra piu' collegi, le liste di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.
[22]I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.
[23]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.
[24]La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 48.
[25]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste del Comune o del collegio e le note degli elettori delle sezioni.
[26]Art. 43.
[27]Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali e sara' altresi' provveduto perche' essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.
[28]Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.
[29]Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.
[30]Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.
[31]Gli elettori, a partire dal giovedi' antecedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.
[32]Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.
[33]Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedi' antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione almeno dalle ore nove alle diciassette.
[34]Art. 47. (comma 1°).
[35]Ogni collegio e' diviso in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, ne' inferiore a 100 iscritti.
[36]Art. 48.
[37]La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni, determina la circoscrizione delle singole sezioni nonche' il luogo della riunione per ciascuna di esse, e compila la lista degli elettori per ogni sezione o frazione di sezione compresa nel territorio del proprio Comune.
[38]Le liste delle singole sezioni devono avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 64 e 65, le firme di identificazione degli elettori, il numero portato dalla busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.
[39]L'elettore e' assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.
[40]Gli elettori che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 18, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.
[41]L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha il diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco, non piu' tardi del 15 dicembre. Per le persone indicate nei nn. 1° a 2° dell'art. 1° della presente legge, e nell'art. 3 della legge vigente, quando non sappiano sottoscrivere, la domanda puo' essere fatta verbalmente nei modi indicati dall'art. 4. La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione puo' essere fatta senza domanda.
[42]Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in foglio susseguente a quelli in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati di cui al penultimo comma dell'art. 6 della presente legge.
[43]Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione comunale con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione delle liste degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo il testo delle deliberazioni di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria del Comune, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
[44]Il sindaco il 1° febbraio notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.
[45]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.
[46]Il presidente della Commissione comunale non piu' tardi del 1° marzo deve trasmettere a quello della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al l° comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami, che fossero pervenuti.
[47]Entro il 30 aprile la Commissione provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtu' dell'art. 34 della legge vigente, e la autentica: il presidente deve vidimarne ciascun foglio.
[48]La costituzione delle sezioni comprendenti piu' Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale ed hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.
[49]Entro il 30 aprile la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti piu' Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale la quale ne da immediato avviso ai singoli Comuni.
[50]Quando con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi di cui al sesto comma del presente articolo.
[51]I reclami a norma del comma ottavo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali, la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.
[52]Un esemplare dei verbali, di cui all'art. 36, e' rimesso alla Commissione provinciale, la quale cura che siano apportate nelle liste delle sezioni le variazioni indicate nell'articolo stesso.
[53]La Commissione provinciale trasmette le liste delle sezioni alla competente Commissione comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.
[54]Art. 49.
[55]I collegi elettorali sono convocati dal Re.
[56]Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'interno la vacanza.
[57]Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del R. decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per l'elezione devono decorrere almeno 20 giorni.
[58]Il sindaco del Comune capoluogo del collegio da' notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.
[59]Art. 50.
[60]Gli elettori votano nella sezione, nella quale si trovano iscritti.
[61]Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.
[62]Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessita di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi del giovedi' precedente la domenica delle elezioni.
[63]Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni.
[64]Art. 51.
[65]La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:
[66]1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 63;
[67]2° la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 48, e due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 57;
[68]3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 52-bis, le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti e un esemplare del tipo della scheda presentato a norma dell'art. 52-quinquies;
[69]4° il pacco delle buste che al presidente della Commissione stessa sara' stato rimesso sigillato, dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura, e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle buste contenute;
[70]5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.
[71]Art. 51.-bis.
[72]La busta e' di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla Officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.
[73]I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.
[74]Art. 51.-ter.
[75]In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione elettorale comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
[76]In assenza degli altri componenti, il presidente puo', in caso d'urgenza, adempiere da solo le funzioni della rispettiva Commissione.
[77]Art. 51.-quater.
[78]Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 54, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri puo' ricorrere al prefetto perche', ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 28 della legge vigente.
[79]Art. 52.
[80]In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.
[81]In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri e i segretari e sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonche' i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.
[82]La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.
[83]Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da lui dipendenti.
[84]Delle designazioni di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vicecancellieri ed ai segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed egli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.
[85]Al presidente ed al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di prima categoria, salvo pei magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di seconda categoria.
[86]Art. 52.-bis.
[87]Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero dei voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale, ne' della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori delle singole sezioni fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente.
[88]Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
[89]In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta e' valida qualunque sia il numero dei presenti.
[90]Agli eletti il sindaco notifica nel piu' breve termine e, al piu' tardi, entro il venerdi' precedente l'elezione, l'avvenuta designazione, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
[91]A ciascuno degli scrutatori il Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere una indennita' di L. 5.
[92]Art. 52.-ter
[93]L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
[94]Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.
[95]Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianita'.
[96]Art. 52.-quater.
[97]Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:
[98]1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari degli uffici giudiziari della provincia;
[99]2° i notai aventi residenza nella provincia;
[100]3° i segretari comunali della provincia;
[101]4° gli elettori del collegio, che sappiano leggere e scrivere.
[102]La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza tra di loro per la designazione.
[103]Il segretario dev'esser rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti, se vi abita, ed in caso diverso ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti ai vide cancellieri di tribunale di 1ª classe.
[104]Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge.
[105]Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.
[106]Art. 52.-quinquies.
[107]Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'art. 2 della legge vigente. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni e' presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.
[108]E' condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda parimente autenticata da notaio da introdursi nella busta a norma dell'art. 65.
[109]Detto tipo puo' portare stampato un contrassegno anche figurato o colorato e sara' annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.
[110]Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimita' dello stesso ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Pero' il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata far allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
[111]Art. 52.-sexies.
[112]Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non piu' di trecento elettori inscritti nelle liste del collegio indicate nell'art. 48 e nell'art. 36 della legge vigente, e depositata non piu' tardi delle ore dodici del giovedi' precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che dopo aver constatato in base alle liste, di cui al secondo comma dell'art. 42, che le dichiarazioni siano debitamente sottoscritte dal numero di elettori richiesto, ne da' immediatamente notizia alle Commissioni comunali.
[113]La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarino di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sara' di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una candidatura: i contravventori sono puniti con multa sino a L. 500 o con la detenzione sino a tre mesi.
[114]Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'art. 4, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.
[115]La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternita' e luogo di nascita del candidato.
[116]In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti del presente articolo, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.
[117]Art. 52.-septies.
[118]Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 111 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da. L. 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
[119]Per i reati previsti nel presente articolo il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.
[120]Art. 52.-octies.
[121]Quando siano elettori del collegio, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati nonche' il sindaco ed i consiglieri comunali nel caso di cui all'articolo 52-ter votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' non appartengano alla medesima.
[122]Art. 52.-novies.
[123]Alle ore otto della domenica, nella quale e' indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati con le condizioni indicate nell'art. 52-quinquies.
[124]Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il piu' anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.
[125]Art. 54.
[126]La sala delle elezioni in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.
[127]Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.
[128]Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello all'allegato D e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girargli intorno. Le due urne di cui all'art. 51, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.
[129]I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformita' del modello allegato E, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza cosi' dal tavolo dell'ufficio, come dal tramezzo: il lato, dove l'elettore siede, dev'essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.
[130]Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
[131]Art. 55.
[132]Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino ogni volta il certificato di iscrizione alla sezione, di cui all'art. 43.
[133]Art. 57.
[134]Aggiungere in fine del quarto comma: od al provvedimento con cui siano promossi a grado corrispondente al grado di ufficiale.
[135]Art. 58.
[136]Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
[137]La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Pero' in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari, per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
[138]Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala anche prima che comincino le operazioni elettorali.
[139]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
[140]Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
[141]Art. 58.-bis.
[142]Gli articoli 58, 65, 67, 67-ter, 68, 68-bis, 70 e gli articoli dal 96 al 113 inclusivo devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni.
[143]Art. 63.
[144]Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso, in cui sono estratte, concorreranno a formare il bollo, di cui all'art. 51, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dai singoli scrutatori designati dal presidente.
[145]Di conformita', il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'art. 51, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
[146]Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma nel lato destro della faccia posteriore della busta stessa.
[147]Il presidente imprime il bollo di cui all'art. 51 sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.
[148]Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non puo' piu' firmare le buste ed e' sostituito dal vice presidente.
[149]Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.
[150]Il presidente, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco di cui al n. 4° dell'art. 51.
[151]Art. 64.
[152]Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.
[153]Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
[154]Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 111.
[155]Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato gia' ammesso a votare.
[156]L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna sulla lista, di cui sopra.
[157]In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 67-ter.
[158]Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorita' che li ha rilasciati.
[159]Art. 64.-bis.
[160]Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorita' governativa, puo' provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui e' compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.
[161]Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identita' personale dell'elettore.
[162]La tessera deve essere conforme al modello allegato F della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternita', eta' e luogo di nascita dell'elettore, la indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore e' iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.
[163]L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.
[164]Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera e' punito a norma dell'art. 111.
[165]Art. 64.-ter.
[166]In ogni pretura e' tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternita', eta', luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso e' iscritto.
[167]Una copia della fotografia, firmata dal pretore, e' ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio e' firmato dal pretore e dal cancelliere.
[168]Art. 65.
[169]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad Alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi, che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.
[170]E' consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o piu' schede del rispettivo candidato: il presidente dovra' pero' vigilare perche' tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.
[171]L'elettore si reca ad uno dei tavoli a cio' destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di cm. 12 in larghezza per cm. 12 in altezza, in conformita' al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia puo' in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternita'.
[172]Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identita' esaminando la firma ed il bollo nonche' confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma, ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.
[173]Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.
[174]Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non puo' piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale il quale fara' anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.
[175]Per siffatta mancata riconsegna l'elettore e' punito con ammenda fino a lire cento.
[176]Art. 65.-bis.
[177]Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nella impossibilita' di esprimere il voto, e' ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato lo impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.
[178]Art. 65.-ter.
[179]Se un elettore riscontra che e' deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, puo' chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «busta deteriorata» con la sua firma.
[180]Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 63. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 65, e' annotata la consegna della nuova busta.
[181]In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta e' deteriorata.
[182]Art. 67.
[183]L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
[184]Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato agli articoli precedenti.
[185]La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne e' stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga puo' essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore puo' piu' votare.
[186]Art. 67.-bis.
[187]Qualora si verifichi la materiale impossibilita' di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli art. 51-bis e 54, il presidente, udito il parere degli scrutatori, puo' con ordinanza motivata ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerita' e segretezza del voto, nonche' al buon ordine delle operazioni elettorali, restando pero' riservata alla Camera la eventuale dichiarazione della nullita' di queste a norma dell'articolo 74-bis.
[188]Art. 67.-ter.
[189]Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 74-bis, sopra tutte le difficolta' e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullita' dei voti.
[190]Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente od il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
[191]Art. 68.
[192]Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 67 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
[193]1° dichiara chiusa la votazione;
[194]2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 51. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori nonche' dal presidente ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 63.
[195]Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori nonche' i rappresentanti dei candidati che lo vogliano: il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;
[196]3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnato una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente della Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;
[197]4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, da' lettura ad alta voce del nome del candidato pel quale e' espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna, da cui furono gia' tolte le buste non usate.
[198]E' vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorche' dai componenti del seggio;
[199]5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;
[200]6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.
[201]Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
[202]Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e con quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve esser a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 72.
[203]Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 71.
[204]Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati, quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.
[205]Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 71, debbono essere ultimate non oltre le ore ventitre del giorno indetto per l'elezione.
[206]Art. 68.-bis.
[207]Sono nulli i voti quando:
[208]l° le buste non siano quelle di cui all'art. 51-bis, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 63, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;
[209]2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 68, n. 4.;
[210]3° nelle schede non apparisca espresso il voto per alcun candidato o apparisca espresso per piu' di un candidato od al nome e cognome del candidato apparisca aggiunto, oltre la paternita', un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda tipo di cui l'art. 52-quinquies o vi appariscano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto e' prescritto dal 3° comma dell'art. 65, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come e' stabilito all'art. 68, n. 4.
[211]Art. 70.
[212]Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore 23, chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste gia' spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste, che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.
[213]Le urne ed il piego insieme col verbale e con le carte annesse vengono subito recate, a norma dell'art. 72, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
[214]In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 72.
[215]Art. 71.
[216]Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.
[217]Un esemplare del verbale viene nel lunedi' susseguente alla elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.
[218]Il piego delle buste, insieme coll'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore, il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.
[219]Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 68, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.
[220]Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si e' radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.
[221]Art. 72.
[222]Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 68, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.
[223]Qualora non siasi adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.
[224]Art. 73.
[225]Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge con intervento di tre magistrati da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
[226]l° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformita' dell'art. 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 68-bis, 70 e 71;
[227]2° somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;
[228]3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'articolo 74-bis;
[229]4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio. E' vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia fra quelli superiormente specificati.
[230]Non puo' essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'art. 43. Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula dove essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori, l'altro e' esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati con le condizioni indicate nell'articolo 52-quinquies.
[231]Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 58. Per ragioni d'ordine pubblico egli puo' inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto e' stabilito dall'ultimo comma dell'art. 52-quinquies, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.
[232]Art. 74.
[233]Il presidente in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e piu' della meta' dei suffragi dati dai votanti.
[234]Nel determinare il numero dei votanti saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui e' dichiarata la nullita' a termini dell'art. 68-bis.
[235]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capo luogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.
[236]Art. 74.-bis.
[237]E' riservato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati all'ufficio delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.
[238]La nullita' delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente e nella vigente legge, puo' essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati. Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 67 e del n. 2° dell'art. 68. Anche queste nullita' sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.
[239]I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.
[240]Quando l'irregolarita' sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare nei riguardi del candidato, nel cui interesse l'irregolarita' fu commessa, il decimo richiesto all'art. 74.
[241]Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
[242]La stessa segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale indicato nel primo comma dell'art. 72.
[243]Le proteste e i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.
[244]Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla anzidetta proclamazione.
[245]Art. 75.
[246]Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti; e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.
[247]Fra piu' candidati, che ottennero ugual numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di eta'.
[248]Il presidente ne da' immediata notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio il quale ne da' conoscenza al pubblico con apposito manifesto.
[249]La designazione dei presidenti, vice presidenti, scrutatori e segretari degli uffici delle sezioni nonche' quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda.
[250]In questa pero' i candidati hanno facolta' di designare nelle forme dell'art. 52-quinquies rappresentanti diversi.
[251]Senza riguardo alle liste, che hanno servito nella prima votazione, si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'art. 36.
[252]Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'Ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perche' le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 68, n. 2.
[253]In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'Ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato puo' tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il quart'ultimo comma dell'art. 48 ed il n. 2° dell'art. 51.
[254]Art. 75.-bis.
[255]Nella votazione di ballottaggio e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parita' di voti, l'anziano di eta'.
[256]Art. 78.
[257]Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale elettorale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.
[258]Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.
[259]L'altro esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del tribunale.
[260]Art. 78.-bis.
[261]Sostituire al 2° comma dell'art. 25 della legge vigente il seguente:
[262]Una copia dell'elenco di cui al numero 2 dell'art. 3 della presente legge e' trasmessa non piu' tardi del 1° novembre di ciascun anno all'esattore comunale. Questi appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli iscritti in detto elenco, che risultano nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a L. 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale.
[263]L'elenco cosi annotato e' restituito al Comune non piu' tardi del 15 dicembre successivo.
[264]Art. 78.-ter.
[265]Al 5° comma dell'art. 19 della legge vigente e' sostituito il seguente:
[266]Analogo certificato per gli effetti di questa legge puo' essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero, quando un Comune comprende piu' mandamenti, l'abitazione, assistito da un maestro elementare.
[267]Art. 78.-quater.
[268]Al n. 2° dell'articolo 1 della presente legge alle parole: i militari del regio esercito, ecc. sostituire: i militari del regio esercito e del corpo reale equipaggi vincolati alla ferma di un anno.
[269]Art. 89.
[270]Al secondo comma sostituire:
[271]I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.
[272]Chiunque eserciti funzioni di sindaco non e' eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.
[273]Art. 96.
[274]Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
[275]1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
[276]2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
[277]3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita', e coloro che sono abitualmente a carico degl'istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carita';
[278]4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
[279]5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
[280]6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
[281]7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere, previsto dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1° e 2° dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto nei casi nei quali si procede di ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
[282]8º i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.
[283]Sono eccettuati i condannati riabilitati.
[284]Art. 101.
[285]Chiunque forma una lista od un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, e' punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a L. 3000.
[286]Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge in tutto od in parte un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.
[287]Art. 102.
[288]Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.
[289]Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.
[290]Art. 103.
[291]Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con una ammenda da L. 50 a 300. Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a L. 1000.
[292]Art. 104.
[293]Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da L. 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.
[294]Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale ed i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.
[295]Art. 105.
[296]Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennita' pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande ad elettori o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
[297]L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse, o ricevuto denaro o altra utilita', e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.
[298]Art. 106.
[299]Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ai suoi prossimi congiunti per costringerlo a firmare una dichiarazione di candidatura, od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a L. 1000.
[300]Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni e' applicato il massimo della pena.
[301]Art. 107.
[302]I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando dello loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.
[303]La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccio spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.
[304]Art. 108.
[305]Chiunque con violenze o minaccie o tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da L. 500 a L 5000.
[306]Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto od in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
[307]Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire mille a seimila.
[308]Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.
[309]Art. 109.
[310]Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala delle sezioni o nell'aula dell'ufficio centrale e' punito con l'ammenda estensibile a L. 200; e col doppio di questa ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
[311]Colla stessa pena dell'ammenda estensibile sino a L. 200 e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.
[312]Art. 110.
[313]Chiunque ottiene di essere iscritto nelle liste di piu' di un collegio elettorale o in piu' di una sezione dello stesso collegio, e chi trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a 1000.
[314]Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non puo' farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 100 e 2000.
[315]Art. 111.
[316]Chiunque, concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico, che a tale scopo ha rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a 1000.
[317]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.
[318]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.
[319]Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.
[320]I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.
[321]Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 64-bis e' punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce nella tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.
[322]Art. 112.
[323]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.
[324]Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 108 e dal 3º dell'art. 111 l'autorita' giudiziaria compie l'istruttoria, ma non da luogo al giudizio finche' la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.
[325]L'azione penale si prescrive nel termine di 2 anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la meta' del detto termine di due anni.
[326]Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennita' commisurata sulla tariffa penale.
[327]Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsita' in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsita' od il rifiuto su materia punibile.
[328]Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico legge comunale e provinciale.
[329]Art. 113.-bis.
[330]Ai reati elettorali non e' applicabile la legge 26 giugno 1904, numero 267.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
