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[1]E' data facolta' al Governo di fare il Regolamento per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.
[2]La presente legge avra' attuazione entro quattro mesi dal giorno della sua promulgazione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Saracco.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009
