Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' data facolta' al Governo di fare il Regolamento per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.

[2]La presente legge avra' attuazione entro quattro mesi dal giorno della sua promulgazione.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]G. Saracco.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art10 · fonte del testo