Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. 239 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministero delle Finanze e' autorizzato a vendere al pubblico il solfato ed il bisolfato, l'idroclorato ed il bicloroidrato di chinino e gli altri sali di chinino che verranno stabiliti per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanita', col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, per tale scopo, ad acquistare i detti sali, gia' lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'articolo 2, oppure a farli lavorare e trasformare, nonche' ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o piu' ditte, per un periodo non superiore a cinque anni: e cio' a senso dell'articolo 4 della legge sulla amministrazione e contabilita' dello Stato (testo unico).
tolto: Saranno escluse dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla piu' vicina farmacia e dal piu' vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto ed esercitino lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilira' il regolamento di cui all'articolo 10.
tolto: Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle privative.
tolto: Il regolamento, di cui, all' articolo 10, determinera' i modi e le norme onde il chinino sara' fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art1 · fonte del testo