Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il solfato, il bisolfato, l'idroclorato, il bicloroidrato e gli altri sali di chinino dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, udito il Consiglio Superiore di Sanita'.
tolto: Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno.
tolto: I campioni saranno approvati dal Consiglio Superiore di Sanita'.
tolto: Il prezzo di vendita al pubblico sara', per ogni tubetto, non superiore a quaranta centesimi per l'idroclorato e bicloroidrato, e a centesimi trentadue per il solfato ed il bisolfato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art2 · fonte del testo