Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →
[1]Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, oltre i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante norme proposte dalle Casse di risparmio e approvate dal Ministero d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attivita'.
[2]Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire un interesse non superiore dell'1 1/4 per cento a quello che esse corrispondono sui depositi.
[3]I Monti di pieta' sono equiparati, per queste operazioni, alle Casse di risparmio, in conformita' dell'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169.
[4]Le Opere pie, in correlazione all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere da investirsi annualmente.
[5]Su tali prestiti non potra' pattuirsi un interesse superiore a un mezzo per cento in piu' del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento nell'anno precedente.
[6]Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme stabilite dal regolamento.
[7]Eguale facolta' il Ministero di Agricoltura, potra' dare alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350, e agli Istituti di risparmio e di credito pel solo scopo di costrurre le case popolari.
[8]Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito fondiario saranno estesi i benefici e le facolta' della presente legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai 3/5 del valore di esse.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
