Art. 1
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[1]((Possono fare operazioni di prestito alle Societa' cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Societa' di beneficenza, di cui all'art. 22 della legge, ed alle Societa' di mutuo soccorso che assumono tale servizio:
[2]1° Tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
[3]2° Le Banche popolari e le Societa' ordinarie e cooperative di credito;
[4]3° I Monti di pieta';
[5]4° Le istituzioni pubbliche di beneficenza;
[6]5° Gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22 della legge;
[7]6° Le Societa' di mutuo soccorso legalmente costituite;
[8]7° Le Societa' e le imprese di assicurazione;
[9]8° Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;
[10]9° La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai;
[11]10° Gl'Istituti di credito fondiario.
[12]Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorita' tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.
[13]I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita.
[14]Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Societa' di mutuo soccorso, le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, potranno fare le operazioni di prestiti.
[15]Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Societa' per case popolari od economiche, con le modalita' stabilite nel regolamento.
[16]I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533, possono anche consistere in case popolari o economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Societa' cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
