Sulle case popolari
Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, ne' imposte servitu' senza il consenso della Societa' costruttrice e dell'istituto mutuante, ne' potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
