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Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, ne' imposte servitu' senza il consenso della Societa' costruttrice e dell'istituto mutuante, ne' potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art12 · fonte del testo