Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il compratore di una casa popolare o economica non puo' alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la Societa' costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plus valenza dello stabile, risultante dalla vendita a terzi.
tolto: Il diritto di prelazione si esercita pagando al compratore il prezzo di stima.
tolto: Per partecipazione alla plus valenza, dalla quale e' sempre escluso il miglioramento apportato dal proprietario, si attribuisce alla Societa' meta' della differenza fra il prezzo di rivendita della casa e quello della vendita precedente.
tolto: Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare o economica potra' affittarla in conformita' delle norme da stabilirsi col regolamento.
tolto: Nel caso che il prestito e' fatto direttamente al socio, la Societa' costruttrice interviene nel contratto per assicurarsi i benefizi consentiti dal presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art11 · fonte del testo