Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.
tolto: Nel caso che l'ente sovventore o la Societa' costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al Tribunale civile che provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art14 · fonte del testo