Art. 14
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[1]Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.
[2]Nel caso che l'ente sovventore o la Societa' costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al Tribunale civile che provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
