Sulle case popolari
Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La esenzione di cui all'articolo 7 della presente legge e' estesa, con le norme e con le guarantigie che saranno sancite dal regolamento, alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
