Sulle case popolari
Art. 16
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Nelle provincie, dove non e' ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dall'imposta ai termini dell'articolo 15 della citata legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
