Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 539 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Societa' indicate nell'articolo 2 della presente legge o gl'istituti considerati nell'articolo 22, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi.

tolto: I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

tolto: Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie, le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a lire 1500 oppure a lire 300 per ogni membro della famiglia tenuto conto delle classificazioni indicate nell'articolo 4.

tolto: Alle aree e alle case indicate nella prima parte di quest'articolo saranno applicate le disposizioni contenute nella fine dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge. Per le costruzioni considerate nel secondo comma di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e' estesa a 20 anni.

tolto: Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i Comuni faranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse pei prestiti predetti concorrera' lo stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

tolto: Per ottenere questi prestiti i Comuni devono dimostrare di non poterne sostenere l'intero onere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

tolto: Lo stanziamento non dovra' eccedere lire 50,000 all'anno.

tolto: Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortameni dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: La deliberazione del Consiglio che sara' approvata dalle autorita' tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto, che l'hanno determinata, nonche' dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilita' dei mezzi per effettuarla.

tolto: Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gl'incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali.

tolto: Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale.

tolto: Qualora un Comune il quale si e' assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico a' sensi della prima parte del presente Art., sia in economia a' sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo Comune un Istituto autonomo per le case popolari, puo' conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale gia' assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente capoverso del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art18 · fonte del testo