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[1]Per agevolare la costruzione di fabbricati rurali o il loro adattamento a migliori condizioni igieniche, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pieta' e altri istituti congeneri, gli istituti di beneficenza e le Societa' o imprese di assicurazione sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei limiti e alle condizioni da stabilirsi con speciale regolamento promosso dai Ministri per l'agricoltura e per l'interno.

[2]Tali prestiti sono garantiti con ipoteche sui fabbricati e sull'area da essi occupata.

[3]Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche, il mutuante potra', senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della minor somma fra le spese e il migliorato.

[4]Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art17 · fonte del testo