Art. 18
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[1]Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Societa' indicate nell'articolo 2 della presente legge o gl'istituti considerati nell'articolo 22, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi.
[2]I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.
[3]Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie, le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a lire 1500 oppure a lire 300 per ogni membro della famiglia tenuto conto delle classificazioni indicate nell'articolo 4.
[4]Alle aree e alle case indicate nella prima parte di quest'articolo saranno applicate le disposizioni contenute nella fine dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge. Per le costruzioni considerate nel secondo comma di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e' estesa a 20 anni.
[5]Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortameni dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.
[6]La deliberazione del Consiglio che sara' approvata dalle autorita' tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto, che l'hanno determinata, nonche' dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilita' dei mezzi per effettuarla.
[7]Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gl'incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali.
[8]Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
