Sulle case popolari
Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La tassa di registro per l'acquisto da parte dei Comuni delle aree destinate alle costruzioni di case popolari e' ridotta al quarto. Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovra' essere eseguito il pagamento integrale della tassa.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
