Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →

[1]I prestiti, considerati nell'articolo 1, possono essere fatti a societa' cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci e non soci di case popolari, oppure tengano per questi fini una gestione distinta con bilancio separato e con garanzie speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il quattro per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai.

[2]Uguali facolta' sono riconosciute alle Societa' di mutuo soccorso, le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art2 · fonte del testo