Art. 2
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[1]((I prestiti alle Societa' cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprieta' delle case.
[2]Le Societa' devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e per la vecchiaia degli operai.
[3]A deroga di quanto e' disposto nella prima parte dell'art. 224 del codice di commercio, i soci delle Societa' cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.
[4]Alle Societa' predette puo' essere annessa una sezione speciale di consumo pei soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilita' distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.
[5]Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Societa' cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblichera' nel Bollettino della Societa' per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la esecuzione di essa)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
