Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((I prestiti alle Societa' cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprieta' delle case.

[2]Le Societa' devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e per la vecchiaia degli operai.

[3]A deroga di quanto e' disposto nella prima parte dell'art. 224 del codice di commercio, i soci delle Societa' cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.

[4]Alle Societa' predette puo' essere annessa una sezione speciale di consumo pei soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilita' distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.

[5]Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Societa' cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblichera' nel Bollettino della Societa' per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la esecuzione di essa)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. 67 parole tolte, 180 parole aggiunte in 5 capoversi.

I prestititolto: , considerati nell'articolo aggiunto: alle Societa' cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tolto: a societa' cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci e non soci di case popolari, oppure tengano per questi fini una gestione distinta con bilancio separato e con garanzie speciali; 2° stabiliscano aggiunto: tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprieta' delle case.

aggiunto: Le Societa' devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il tolto: quattro aggiunto: 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi tolto: agli azionisti aggiunto: ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per tolto: la invalidita' aggiunto: l'invalidita' e per la vecchiaia degli operai.

tolto: Uguali facolta' sono riconosciute alle Societa' di mutuo soccorso, le quali costituiscanoaggiunto: A deroga di quanto e' disposto nella prima parte dell'art. 224 del codice di commercio, i soci delle Societa' cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.

aggiunto: Alle Societa' predette puo' essere annessa una sezione speciale aggiunto: di consumo pei soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilita' distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari aggiunto: o economiche.

aggiunto: Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Societa' cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblichera' nel Bollettino della Societa' per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la esecuzione di essa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art2 · fonte del testo