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[1]Art. 22 bis.

[2]((Sulle annualita' che siano state assegnate agl'Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello stato, per la costituzione del capitale di esercizio degl'Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi e prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualita'.

[3]I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquant'anni.

[4]Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrera' lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'art. 12)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art22bis · fonte del testo