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[1]Art. 22 ter.

[2]((Gl'Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato dall'art. 171 del codice di commercio, con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento.

[3]Le obbligazioni possono essere da 50 e da 100 lire; e gl'Istituti pagheranno a titolo di tassa di bollo centesimi cinque per ogni obbligazione da 50 lire e centesimi dieci per ogni obbligazione da lire 100.

[4]La tassa di negoziazione e' ridotta al quarto in conformita' dell'art. 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art22ter · fonte del testo