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Ferme le disposizioni contenute nel Capo IV, non si potra' procedere all'espropriazione forzata della casa popolare che in mancanza di altri beni, mobili o immobili.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art26 · fonte del testo