Sulle case popolari
Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →
Ferme le disposizioni contenute nel Capo IV, non si potra' procedere all'espropriazione forzata della casa popolare che in mancanza di altri beni, mobili o immobili.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
