Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potra' procedere alla espropriazione forzata della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni immobili, fatta eccezione pei crediti previsti dalla presente legge, pei crediti dell'imprenditore della costruzione e pei crediti degli operai che vi hanno lavorato)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
