Art. 28
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[1]Con decreto Reale, e coi criteri che saranno fissati nel regolamento, i benefici di questa legge verranno estesi ai corpi morali e alle Societa' cooperative legalmente costituite anche prima della sua pubblicazione, purche' si conformino alle norme in essa stabilite e purche' le case siano state costruite in epoca non anteriore di 3 anni alla pubblicazione stessa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 maggio 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Zanardelli. Baccelli. Carcano. Giolitti. Cocco-Ortu.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
