Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sara' costituito a cura del sindaco un Comitato locale per le case popolari o economiche.

[2]Costituito il Comitato locale, il sindaco ne dara' partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono e da chi eletti, altresi' chi e' stato eletto presidente.

[3]Il prefetto ne dara' Comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale provvedera' all'annunzio da dare nella Gazzetta ufficiale del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorita' e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godra' della franchigia postale.

[4]Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custodite nell'archivio comunale, ed il Comune dara' al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.

[5]Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge)).

[6]Data a Roma, addi' 31 maggio 1903.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Zanardelli. Baccelli. Carcano. Giolitti. Cocco-Ortu.

[9]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. 93 parole tolte, 156 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Con decreto Reale, e coi criteri che saranno fissati nel regolamento, i benefici di questa legge verranno estesi ai corpi morali e alle Societa' cooperative legalmente costituite anche prima della sua pubblicazione, purche' si conformino alle norme in essa stabilite e purche' le case siano state costruite in epoca non anteriore di 3 anni alla pubblicazione stessaaggiunto: In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sara' costituito a cura del sindaco un Comitato locale per le case popolari o economiche.

aggiunto: Costituito il Comitato locale, il sindaco ne dara' partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono e da chi eletti, altresi' chi e' stato eletto presidente.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Statoaggiunto: Il prefetto ne dara' Comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale provvedera' all'annunzio da dare nella Gazzetta ufficiale del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorita' e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godra' della franchigia postale.

aggiunto: Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custodite nell'archivio comunale, ed il Comune dara' al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.

aggiunto: Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art28 · fonte del testo