Art. 28
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[1]((In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sara' costituito a cura del sindaco un Comitato locale per le case popolari o economiche.
[2]Costituito il Comitato locale, il sindaco ne dara' partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono e da chi eletti, altresi' chi e' stato eletto presidente.
[3]Il prefetto ne dara' Comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale provvedera' all'annunzio da dare nella Gazzetta ufficiale del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorita' e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godra' della franchigia postale.
[4]Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custodite nell'archivio comunale, ed il Comune dara' al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.
[5]Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge)).
[6]Data a Roma, addi' 31 maggio 1903.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Zanardelli. Baccelli. Carcano. Giolitti. Cocco-Ortu.
[9]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
